Art. 4.

      1. Il gestore della casa da gioco ha diritto ad almeno il 50 per cento degli incassi lordi costituiti dalle differenze attive

 

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fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai vincitori.
      2. Il gestore deve provvedere a tutte le spese e agli oneri relativi alla gestione; deve osservare gli impegni assunti con il concedente stabiliti nell'atto di concessione nel relativo capitolato; deve provvedere alla formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e degli altri lavoratori subordinati.
      3. Il gestore è vincolato al segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.
      4. Il gestore può svolgere operazioni di cambio di valuta estera, di assegni e di altri titoli di credito nonché effettuare anticipazioni a giocatori, previa loro identificazione, in deroga alle leggi vigenti in materia. A tali operazioni, che danno origine a obbligazioni civili perfette, non si applica l'articolo 1944, primo comma, del codice civile.
      5. Il gestore deve acconsentire ai controlli effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla convenzione. I controllori non possono in alcun caso interferire con scelte operative di natura squisitamente tecnica, ma si limitano a fare rapporto ai propri superiori.